Capo XI
Art. 29 bis
32 / 46Impegno complessivo dei magistrati onorari confermati
In vigore dal 1 mag 2025
1. I magistrati onorari che hanno esercitato l'opzione per il regime di cui all', comma 6, svolgono la loro attività secondo il programma lavorativo definito, rispettivamente, dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale in conformità alle indicazioni elaborate dal Consiglio superiore della magistratura, tenendo conto della necessità che nell'orario complessivo siano comprese sia le attività da svolgere in udienza sia quelle preparatorie e conseguenti all'udienza medesima nonché le attività di formazione di cui all'. In ogni caso, fermo restando il rispetto del programma lavorativo di cui al primo periodo, la durata dell'orario di lavoro non è superiore a trentasei ore per ogni settimana.
2. I magistrati onorari che non hanno esercitato l'opzione per il regime di cui all', comma 6, assicurano la loro disponibilità secondo il programma lavorativo definito, rispettivamente, dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale in conformità alle indicazioni elaborate dal Consiglio superiore della magistratura, tenendo conto della necessità che nell'orario complessivo siano comprese sia le attività da svolgere in udienza sia quelle preparatorie e conseguenti all'udienza medesima nonché le attività di formazione di cui all'. In ogni caso, fermo restando il rispetto del programma lavorativo di cui al primo periodo, la durata dell'orario di lavoro non è superiore a sedici ore per ogni settimana, in modo tale da assicurare la compatibilità con lo svolgimento di ulteriori attività lavorative o professionali.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-13;116#art-29-bis