Art. 26 · Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi
Capo IX

Art. 26

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Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi

In vigore dal 15 ago 2017
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 50, comma 1, lettera f), le parole: «ai giudici di pace e» sono soppresse; b) all'articolo 53, comma 2, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente: «f-bis) le indennità corrisposte ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari.»; c) all'articolo 54, comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I redditi indicati alla lettera f-bis) del comma 2 dell'articolo 53 sono costituiti dall'ammontare delle indennità in denaro o in natura percepite nel periodo di imposta.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-13;116#art-26