Art. 90 · Controlli e poteri sulle fondazioni del Terzo settore
Titolo XI

Art. 90

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Controlli e poteri sulle fondazioni del Terzo settore

In vigore dal 3 ago 2017
1. I controlli e i poteri di cui agli del codice civile sono esercitati sulle fondazioni del Terzo settore dall'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore.
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