Art. 87 · Tenuta e conservazione delle scritture contabili degli Enti del terzo settore
Titolo XCapo III

Art. 87

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Tenuta e conservazione delle scritture contabili degli Enti del terzo settore

In vigore dal 3 ago 2024
1. Gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all', comma 5, che non applicano il regime forfetario di cui all', a pena di decadenza dai benefici fiscali per esse previsti, devono: a) in relazione all'attività complessivamente svolta, redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con compiutezza e analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione, e rappresentare adeguatamente nel bilancio di cui all' distintamente le attività indicate all' da quelle di cui all', con obbligo di conservare le stesse scritture e la relativa documentazione per un periodo non inferiore quello indicato dall' del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; b) in relazione alle attività svolte con modalità commerciali, di cui agli , tenere le scritture contabili previste dalle disposizioni di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche al di fuori dei limiti quantitativi previsti al comma 1 del medesimo articolo. 2. Gli obblighi di cui al comma 1, lettera a), si considerano assolti anche qualora la contabilità consti del libro giornale e del libro degli inventari, tenuti in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del codice civile. 3. I soggetti di cui al comma 1 che nell'esercizio delle attività di cui agli non abbiano conseguito in un anno proventi di ammontare superiore agli importi stabiliti, rispettivamente, dai commi 2 e 2-bis dell' possono tenere per l'anno successivo, in luogo delle scritture contabili previste al primo comma, lettera a), il rendiconto per cassa di cui, rispettivamente, ai commi 2 e 2-bis dell'. 4. In relazione all'attività commerciale esercitata, gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all', comma 5, hanno l'obbligo di tenere la contabilità separata. 5. Fatta salva l'applicazione dell', commi 5 e 8, e fermi restando gli obblighi previsti dal titolo secondo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all', comma 5, limitatamente alle attività non commerciali di cui agli , non sono soggetti all'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale nè agli obblighi previsti dall' del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in materia di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi. 6. Gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all', comma 5, che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono inserire all'interno del bilancio redatto ai sensi dell' un rendiconto specifico redatto ai sensi del comma 3 dell', tenuto e conservato ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione di cui all', comma 4, lettera a). Il presente comma si applica anche ai soggetti che si avvalgono del regime forfetario di cui all'. 7. Entro tre mesi dal momento in cui si verificano i presupposti di cui all', comma 5, ai fini della qualificazione dell'ente del Terzo settore come ente commerciale, tutti i beni facenti parte del patrimonio dovranno essere compresi nell'inventario di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con l'obbligo per il predetto ente di tenere le scritture contabili di cui agli del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. Le registrazioni nelle scritture cronologiche delle operazioni comprese dall'inizio del periodo di imposta al momento in cui si verificano i presupposti che determinano il mutamento della qualifica di cui all', comma 5, devono essere eseguite, in deroga alla disciplina ordinaria, entro tre mesi decorrenti dalla sussistenza dei suddetti presupposti.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117#art-87