Titolo VIII›Capo III
Art. 68
68 / 105Privilegi
In vigore dal 3 ago 2017
1. I crediti delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, inerenti allo svolgimento delle attività di cui all', hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore ai sensi dell'articolo 2751-bis del codice civile.
2. I crediti di cui al comma 1 sono collocati, nell'ordine dei privilegi, subito dopo i crediti di cui alla lettera c) del secondo comma dell'articolo 2777 del codice civile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117#art-68