Art. 67 · Accesso al credito agevolato
Titolo VIIICapo III

Art. 67

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Accesso al credito agevolato

In vigore dal 3 ago 2017
1. Le provvidenze creditizie e fideiussorie previste dalle norme vigenti per le cooperative e i loro consorzi sono estese, senza ulteriori oneri per lo Stato, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale che, nell'ambito delle convenzioni di cui all', abbiano ottenuto l'approvazione di uno o più progetti di attività e di servizi di interesse generale inerenti alle finalità istituzionali.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117#art-67