Art. 66 · Sanzioni e ricorsi
Titolo VIIICapo II

Art. 66

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Sanzioni e ricorsi

In vigore dal 3 ago 2017
1. In presenza di irregolarità, gli OTC invitano i CSV ad adottare i provvedimenti e le misure necessarie a sanarle. 2. In presenza di irregolarità non sanabili o non sanate, gli OTC denunciano l'irregolarità all'ONC affinché adotti i provvedimenti necessari. L'ONC, previo accertamento dei fatti e sentito in contraddittorio il CSV interessato, adotta i seguenti provvedimenti a seconda della gravità del caso: a) diffida formale con eventuale sospensione dell'accreditamento nelle more della sanatoria dell'irregolarità; b) revoca dell'accreditamento, esperita dopo aver sollecitato, senza ottenere riscontro, il rinnovo dei componenti dell'organo di amministrazione del CSV. 3. Contro i provvedimenti dell'ONC è ammesso ricorso dinanzi al giudice amministrativo.
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