Art. 20 · Ambito di applicazione
Titolo IVCapo I

Art. 20

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Ambito di applicazione

In vigore dal 3 ago 2017
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutti gli enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117#art-20