Art. 15 · Libri sociali obbligatori
Titolo II

Art. 15

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Libri sociali obbligatori

In vigore dal 3 ago 2017
1. Oltre le scritture prescritte negli , comma 1, gli enti del Terzo settore devono tenere: a) il libro degli associati o aderenti; b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali. 2. I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono. 3. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto. 4. Il comma 3 non si applica agli enti di cui all', comma 3.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117#art-15