Art. 23
23 / 27Disposizioni transitorie e finali
In vigore dal 22 nov 2018
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017. Fatti salvi gli effetti degli atti già compiuti alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'autorità competente di cui all', commi 5 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, assegna al proponente un congruo termine per eventuali integrazioni documentali o adempimenti resi necessari dalle disposizioni recate dal presente decreto. 2. I procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonché i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all' del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l'istanza di cui all' del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente. Nel caso dei procedimenti di VIA di cui al periodo precedente, l'autorità competente può disporre, su istanza del proponente da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'applicazione al procedimento in corso della disciplina recata dal presente decreto, indicando eventuali integrazioni documentali ritenute necessarie e stabilendo la rimessione del procedimento alla sola fase della valutazione di cui all' o all'articolo 27-bis, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora risultino già effettuate ed esaurite le attività istruttorie di cui all' o all'articolo 27-bis, commi 4, 5 e 6, del medesimo decreto legislativo. Il proponente conserva comunque la facoltà di ritirare l'istanza e di presentarne una nuova ai sensi dell' o ai sensi dell' del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificati dal presente decreto. Il proponente conserva, altresì, la facoltà di ritirare l'istanza e di presentarne una nuova ai sensi dell' del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dall' del presente decreto.
3. Alle attività di monitoraggio, ai provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai provvedimenti di VIA adottati secondo la normativa previgente, nonché alle attività conseguenti si applicano comunque le disposizioni di cui all' del presente decreto.
4. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri ordinamenti esercitando le potestà normative di cui all'articolo 7-bis, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dall' del presente decreto, entro il termine perentorio di centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Decorso inutilmente il suddetto termine, in assenza di disposizioni regionali o provinciali vigenti idonee allo scopo, si applicano i poteri sostitutivi di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, secondo quanto previsto dagli articoli 41 e 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
5. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede a nominare la nuova Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e i componenti del Comitato tecnico istruttorio di cui all', comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall' del presente decreto. Gli attuali componenti della Commissione restano in carica fino al subentro dei nuovi. L'entrata in carica dei nuovi componenti della Commissione e del Comitato è condizionata all'entrata in vigore dei decreti di cui all', commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall' del presente decreto. Fino all'entrata in carica dei nuovi componenti della Commissione e del Comitato, per i procedimenti di competenza statale non si applicano le disposizioni sulla perentorietà dei termini di cui agli , comma 12, 25, comma 7 e 27, comma 8, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 19 giugno - 14 novembre 2018, n. 198 (in G.U. 1ª s.s. 21/11/2018, n. 46), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 1 del presente articolo "nella parte in cui non contempla una clausola di salvaguardia che consenta alle Province autonome di Trento e di Bolzano di adeguare la propria legislazione alle norme in esso contenute, secondo la procedura di cui all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra gli atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonche' la potesta' statale di indirizzo e coordinamento)" e del comma 4 del presente articolo "nella parte in cui prevede che le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguino i propri ordinamenti entro il termine di «centoventi giorni» anziche' entro quello di sei mesi dall'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-06-16;104#art-23