Art. 21 · Modifiche all'articolo 33 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Art. 21

21 / 27

Modifiche all'articolo 33 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

In vigore dal 21 lug 2017
Modifiche all'articolo 33 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 1. All'articolo 33 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le tariffe da applicare ai proponenti, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, di VIA e di VAS sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-06-16;104#art-21