Art. 14 quinquies · Disposizioni transitorie in materia di corsi di formazione per la progressione in carriera
Capo IV

Art. 14 quinquies

29 / 37

Disposizioni transitorie in materia di corsi di formazione per la progressione in carriera

In vigore dal 21 nov 2018
1. Le disposizioni degli del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernenti la frequenza di corsi di formazione per il passaggio alle qualifiche superiori, si applicano decorso un triennio dalla data di adozione dei decreti del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile previsti nei medesimi articoli.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-29;97#art-14-quinquies