Capo IV
Art. 14 quater
28 / 37Disposizioni transitorie in materia di progressione in carriera
In vigore dal 21 nov 2018
1. Le disposizioni dell'articolo 150 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, non si applicano per un quinquennio al personale appartenente ai ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) ad esaurimento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. Le disposizioni degli articoli 161, 170, 187 e 197 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, in materia di percorso di carriera per l'ammissione allo scrutinio per l'accesso, rispettivamente, alle qualifiche di primo dirigente logistico-gestionale, primo dirigente informatico, primo dirigente sanitario e primo dirigente ginnico-sportivo non si applicano per un quinquennio.
3. Ai fini del computo del periodo di nove anni e sei mesi di effettivo servizio previsto dal comma 1 degli articoli 160 e 169 e dal comma 2 dell'articolo 148 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per il personale in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all', comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, si tiene conto anche del servizio prestato nei rispettivi ruoli dei funzionari amministrativo-contabili direttori e dei funzionari tecnico-informatici direttori del previgente ordinamento.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-29;97#art-14-quater