Art. 6 · Reclutamento
Sez. II

Art. 6

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Reclutamento

In vigore dal 7 lug 2017
1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 651: 1) nella rubrica, dopo le parole: «dei ruoli normali» sono inserite le seguenti: «dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare»; 2) al comma 1, dopo le parole: «dei ruoli normali» sono inserite le seguenti: «dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare»; b) dopo l'articolo 651 è inserito il seguente: «Art. 651-bis (Alimentazione ordinaria del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri). - 1. Gli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente sono tratti, con il grado di sottotenente: a) da coloro che hanno frequentato l'accademia militare e che hanno completato con esito favorevole il ciclo formativo previsto dal regolamento; b) mediante concorso per titoli ed esami, dai luogotenenti in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, in possesso di laurea magistrale in giurisprudenza, che hanno riportato nell'ultimo quinquennio la qualifica finale non inferiore a «eccellente» e che non hanno superato il cinquantacinquesimo anno di età; c) mediante concorso per titoli ed esami, dai militari in servizio permanente dei ruoli non direttivi e non dirigenti dell'Arma dei carabinieri, in possesso di laurea triennale a indirizzo giuridico definita con determinazione dirigenziale, che hanno riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a «eccellente», che hanno almeno cinque anni di servizio e che non hanno superato il quarantesimo anno di età. 2. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1 lettere b) e c), sono: a) nominati sottotenenti, secondo l'ordine di precedenza fissato dal comma 1, con anzianità relativa stabilita in base all'ordine della rispettiva graduatoria di merito; b) iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei pari grado provenienti dai corsi regolari dell'accademia militare nominati sottotenenti in servizio permanente nello stesso anno; c) ammessi a frequentare un corso applicativo. 3. I posti eventualmente rimasti scoperti dei concorsi di cui al comma 1, lettere b) e c), possono essere devoluti in aumento a quelli destinati alle altre categorie, con determinazione dirigenziale.»; c) all'articolo 662, al comma 1, le parole: «1/13» sono sostituite dalle seguenti: «1/26»; d) l'articolo 663 è abrogato; e) all'articolo 664: 1) alla rubrica le parole: «tecnico-logistico» sono sostituite dalla seguente: «tecnico»; 2) al comma 1: 1.1) all'alinea, le parole: «tecnico-logistico» sono sostituite dalla seguente: «tecnico»; 1.2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) con riserva non superiore al venti per cento dei posti disponibili, i militari in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri appartenenti ai ruoli non direttivi e non dirigenti che non hanno superato il quarantesimo anno di età, che hanno almeno cinque anni di servizio, che hanno riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a «eccellente» e sono in possesso del diploma di laurea magistrale o specialistica richiesto dal bando di concorso.»; f) all'articolo 664-bis, al comma 1, lettera b): 1) dopo le parole: «i militari» sono inserite le seguenti: «in servizio permanente»; 2) le parole: «superiore alla media» sono sostituite dalla seguente: «eccellente»; g) all'articolo 665, al comma 1, la parola: «speciale» è sostituita dalla seguente: «forestale» e le parole: le parole: «tecnico-logistico» sono sostituite dalla seguente: «tecnico»; h) all'articolo 666: 1) al comma 1, le parole: «e speciale» sono sostituite dalle seguenti: «, forestale e tecnico»; 2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il numero di posti da mettere annualmente a concorso per l'immissione nel ruolo normale non può in ogni caso superare un tredicesimo della consistenza organica degli ufficiali inferiori del medesimo ruolo.»; 3) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per l'immissione nel ruolo tecnico non può in ogni caso superare un ventinovesimo della consistenza organica degli ufficiali del medesimo ruolo aventi il grado da tenente a tenente colonnello compresi.»; 4) al comma 3-bis, la parola: «ottavo» è sostituita dalla seguente: «nono» e le parole: «di detto» sono sostituite dalle seguenti: «del medesimo»; i) all'articolo 667, al comma 1 le parole: «e nel ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri» sono soppresse; l) all'articolo 668, al comma 1 la lettera d) è soppressa; m) all'articolo 670, al comma 1 le parole: «, capitani in servizio permanente effettivo del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri» sono soppresse; n) all'articolo 676, al comma 1 le parole: «, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri» sono sostituite dalle seguenti: «e dell'Aeronautica militare»; o) all'articolo 678: 1) al comma 5, le parole: «tecnico-logistico» sono sostituite dalla seguente: «tecnico»; 2) il comma 6 è abrogato;
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-29;95#art-6