Capo III
Art. 34
35 / 52Modifiche al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69
In vigore dal 7 lug 2017
Al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all',:
1) al comma 4, alla lettera b-bis, la parola: «ad un anno» è sostituita dalla seguente: «a due anni»;
2) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-bis. Su proposta del Comandante generale, il Ministro dell'economia e delle finanze ha facoltà, per gravi motivi penali o disciplinari, di escludere il generale di corpo d'armata più anziano e preporre alla carica di Comandante in seconda quello che lo segue in ordine di anzianità.»;
b) all':
1) al comma 1:
1.1) all'alinea, dopo la parola: «ruoli» sono aggiunte le seguenti: «, con carriera a sviluppo dirigenziale,»;
1.2) alla lettera a), dopo la parola: «normale», sono aggiunte le seguenti: «, nel cui ambito sono istituiti i seguenti comparti: 1) ordinario; 2) aeronavale; 3) speciale;»;
1.3) le lettere b) e c) sono soppresse;
2) al comma 2, la parola: «speciale» è sostituita dalla seguente: «normale - comparto speciale»;
c) l' è abrogato;
d) l' è sostituito dal seguente:
« (Funzionamento dei ruoli). - 1. Le consistenze organiche, i profili di carriera e le modalità di avanzamento nei gradi dei ruoli normale e tecnico-logistico-amministrativo sono riportati nelle tabelle 1 e 4 allegate al presente decreto.
2. Gli aumenti o le diminuzioni degli organici rispetto a quelli previsti dalle tabelle allegate al presente decreto sono realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2017, secondo le progressioni ivi indicate.»;
e) all':
1) al comma 1:
1.1) alla lettera f), le parole: «L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo della guardia di finanza» sono sostituite dalle seguenti: «A tal fine, il Corpo della guardia di finanza accerta, d'ufficio, l'irreprensibilità del comportamento del candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire.
Sono causa di esclusione dall'arruolamento anche l'esito positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l'uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti»;
1.2) dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti:
«g-bis) non essere stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e di polizia;
g-ter) per i militari in servizio permanente, non essere stati dichiarati non idonei all'avanzamento ovvero, se dichiarati non idonei all'avanzamento, aver successivamente conseguito un giudizio di idoneità e che siano trascorsi almeno cinque anni dalla dichiarazione di non idoneità;
g-quater) non aver riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari più gravi della consegna;
g-quinquies) non essere sottoposti a un procedimento disciplinare di corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione più grave della consegna, a un procedimento disciplinare di stato o a un procedimento disciplinare ai sensi dell' delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale;
g-sexies) non essere sospesi dal servizio o in aspettativa.»;
2) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. I requisiti richiesti devono essere posseduti, se non diversamente stabilito, alle date indicate nel bando di concorso.»;
3) al comma 3:
3.1) all'alinea, la parola: «indicati» è sostituita dalla seguente: «stabilite»;
3.2) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) le tipologie e le modalità di svolgimento dei concorsi e delle relative prove e fasi concorsuali, compreso l'ordine di successione delle stesse prevedendo, ove necessario, programmi e prove differenziati in relazione ai titoli di studio richiesti o ai posti per i quali si concorre;»;
3.3) alla lettera b), le parole da: «esperti» fino a «valutazione» sono sostituite dalle seguenti: «esperti o docenti nelle materie o prove oggetto di valutazione, in servizio presso istituti pubblici o in quiescenza da non più di tre anni dalla data di nomina della commissione.»;
4) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. Per quanto non disciplinato dal presente decreto si osservano le norme concernenti i pubblici concorsi laddove compatibili con la specificità del Corpo della guardia di finanza. A tal fine il bando di concorso tiene conto anche delle esigenze di funzionalità del medesimo Corpo e di economicità e snellezza dell'azione amministrativa.»;
f) l' è sostituito dal seguente:
« (Ufficiali del ruolo normale). - 1. Gli ufficiali del ruolo normale del Corpo della guardia di finanza sono tratti mediante concorso:
a) pubblico;
b) interno.
2. Il numero dei posti da mettere a concorso ai sensi del comma 1 è stabilito dal Comandante generale della guardia di finanza.
3. Nell'ambito dei concorsi di cui al comma 1, il Comandante generale della guardia di finanza può destinare:
a) fino al 20% dei posti a concorso di cui al comma 1, lettera a), a favore dei candidati da avviare alla specializzazione di «pilota militare» o «comandante di stazione e unità navale» del Corpo della guardia di finanza;
b) fino al 25% dei posti a concorso di cui al comma 1, lettera b), a favore degli appartenenti al Corpo della guardia di finanza dei ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, in possesso del diploma di laurea specialistica o magistrale previsto dal decreto di cui all', comma 2, che abbiano frequentato specifici corsi di specializzazione nel comparto aeronavale e siano stati già impiegati per almeno un quinquennio nella relativa specializzazione e che abbiano riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a «superiore alla media» o equivalente.»;
g) dopo l' sono inseriti i seguenti:
«Art. 6-bis (Accesso mediante concorso pubblico al ruolo normale - comparti ordinario e aeronavale degli ufficiali). - 1. Gli ufficiali del ruolo normale - comparti ordinario e aeronavale, selezionati mediante concorso pubblico, sono tratti con il grado di sottotenente da coloro che hanno completato, con esito favorevole, il secondo anno di corso dell'Accademia della Guardia di finanza.
2. L'età per la partecipazione al concorso per l'ammissione all'Accademia della Guardia di finanza non può essere inferiore a 17 anni e superiore a 22 anni alla data indicata nel bando di concorso.
Il termine massimo di 22 anni è elevato a 28 anni per gli ispettori, i sovrintendenti, gli appuntati e finanzieri del Corpo della guardia di finanza.
3. Nel limite delle riserve di posti di cui all', comma 4, nei concorsi per l'ammissione all'Accademia di cui al presente articolo, la determinazione del Comandante generale della guardia di finanza di cui all', comma 3, può prevedere riserve di posti a favore dei diplomati presso le Scuole militari nella misura massima del 30 per cento dei posti disponibili.
4. Il ciclo formativo dell'ufficiale del ruolo normale in servizio permanente di cui al presente articolo è a carattere universitario, per il conseguimento della laurea magistrale in discipline economico-giuridiche, ed è articolato in:
a) un corso di Accademia, di durata triennale, da frequentare per due anni nella qualità di allievo ufficiale e per un anno con il grado di sottotenente;
b) un corso di Applicazione, di durata biennale, da frequentare per un anno nel grado di sottotenente e per un anno nel grado di tenente.
5. I vincitori del concorso di cui all', comma 1, lettera a), sono ammessi alla frequenza del primo anno del corso di Accademia. La nomina a sottotenente avviene secondo l'ordine della graduatoria formata al termine del secondo anno del corso di Accademia. Al termine del corso di Applicazione è determinata la nuova anzianità relativa dei tenenti.
6. Sono rinviati dal corso di Accademia e dal corso di Applicazione i frequentatori che:
a) dichiarano, se allievi ufficiali, di rinunziare al corso;
b) dimostrano di non possedere il complesso delle qualità e delle attitudini indispensabili per bene assolvere le funzioni del grado rivestito o a cui aspirano.
7. Nel caso di mancato superamento degli esami, quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 6, è consentito ripetere, nell'ambito dell'intero ciclo formativo, un solo anno del corso di Accademia o del corso di Applicazione. Il frequentatore che, per la seconda volta, non supera gli esami, è rinviato dal corso. Coloro i quali risultano assenti all'ultima sessione di esami utile dell'anno di corso frequentato per cause documentate e indipendenti dalla propria volontà o per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 1494 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 o agli del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono ammessi a ripetere l'anno di corso senza essere considerati ripetenti.
8. Sono espulsi dal corso di Accademia e dal corso di Applicazione i frequentatori colpevoli di gravi infrazioni disciplinari.
9. Il frequentatore dei corsi di Accademia e di Applicazione di cui al comma 4, vincitore del concorso ai sensi dell', comma 3, lettera a), che perde in via definitiva l'idoneità psicofisica al volo o alla navigazione, prosegue, a domanda e previo parere favorevole del Comandante generale della guardia di finanza, il ciclo formativo previsto dal presente articolo permanendo nel ruolo normale - comparto aeronavale.
10. La domanda di cui al comma 9 deve essere presentata entro 60 giorni dalla data del provvedimento che ha accertato, in via definitiva, la perdita dell'idoneità psicofisica al volo o alla navigazione. In caso di mancata presentazione della domanda entro il termine indicato nel primo periodo, il frequentatore è rinviato dal corso di Accademia ovvero dal corso di Applicazione a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza dello stesso termine.
11. Il rinvio dal corso di Accademia o dal corso di Applicazione comporta il proscioglimento dalla ferma contratta e per l'ufficiale allievo il collocamento in congedo assoluto, fermo restando quanto previsto dal comma 13 per il personale già appartenente alla Guardia di finanza.
12. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di svolgimento dei corsi di Accademia e di Applicazione, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie di cui al comma 5, nonché le cause e le procedure di rinvio, ai sensi del comma 6, lettera b), e di espulsione ai sensi del comma 8. Le materie di studio e i relativi programmi sono stabiliti con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza.
13. Gli allievi o gli ufficiali rinviati o espulsi non possono partecipare ai successivi concorsi di ammissione all'Accademia. Essi sono restituiti alla Forza armata per l'assolvimento di eventuali, residui obblighi di leva. Se all'atto dell'ammissione in Accademia erano già in servizio nella Guardia di finanza, essi riassumono la precedente posizione di stato, fatta salva l'adozione nei loro confronti degli ulteriori occorrenti provvedimenti. Il periodo di durata del corso è, in tal caso, computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio e di grado.
Art. 6-ter (Accesso mediante concorso interno al ruolo normale - comparti speciale e aeronavale degli ufficiali). - 1. Al concorso di cui all', comma 1, lettera b), possono partecipare gli appartenenti alla Guardia di finanza, in servizio permanente, dei ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, in possesso del diploma di laurea specialistica o magistrale previsto dal decreto di cui all', comma 2, che:
a) abbiano almeno 30 anni di età e non abbiano superato il 45° anno alla data indicata nel bando di concorso;
b) abbiano riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a «superiore alla media» o equivalente.
2. I vincitori del concorso di cui all', comma 1, lettera b), sono ammessi alla frequenza di un corso presso l'Accademia della Guardia di finanza di durata non inferiore a un anno, al termine del quale sono nominati sottotenenti del ruolo normale - comparti speciale o aeronavale e iscritti in ruolo secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, con decorrenza successiva alla conclusione del medesimo corso.
3. Ai frequentatori del corso di cui al comma 2 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6-bis, commi 6, 7, 8 e 13. Con il decreto di cui all'articolo 6-bis, comma 12, sono disciplinate le modalità di svolgimento del corso, ivi comprese quelle di formazione della graduatoria, nonché le cause e le procedure di rinvio ed espulsione dei frequentatori. Le materie di studio e i relativi programmi sono stabiliti con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza.
4. Il frequentatore del corso di Accademia di cui al comma 2, vincitore del concorso ai sensi dell', comma 3, lettera b), che perde in via definitiva l'idoneità psicofisica al volo o alla navigazione prosegue, a domanda e previo parere favorevole del Comandante generale della guardia di finanza, il corso di cui al comma 2 permanendo nel ruolo normale - comparto aeronavale.
5. La domanda di cui al comma 4 deve essere presentata entro 60 giorni dalla data del provvedimento che ha accertato, in via definitiva, la perdita dell'idoneità psicofisica al volo o alla navigazione. In caso di mancata presentazione della domanda entro il termine indicato nel primo periodo, il frequentatore è rinviato dal corso di Accademia a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza dello stesso termine. Il rinvio dal corso di Accademia comporta il proscioglimento dalla ferma contratta.»;
h) gli sono abrogati;
i) all':
1) al comma 1:
1.1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) i cittadini in possesso del diploma di laurea specialistica o magistrale in discipline attinenti alla specialità per la quale concorrono o anche di ulteriori titoli di studio specialistici o abilitativi, previsti dal decreto di cui all', comma 2, che non abbiano superato il 35° anno di età»;
1.2) alla lettera b), dopo la parola: «laurea» sono aggiunte le seguenti: «specialistica o magistrale», le parole: «che abbia compiuto il 33° anno di età e» sono soppresse e la parola: «42°» è sostituita dalla seguente: «45°»;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti, se non diversamente stabilito, alla data indicata nel bando di concorso. A parità di merito costituisce titolo preferenziale l'aver prestato servizio senza demerito nel Corpo della guardia di finanza. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito del concorso di cui al comma 1 sono avviati alla frequenza di un corso della durata non inferiore a sei mesi e, previo conseguimento del giudizio di idoneità alla visita medica di incorporamento e sottoscrizione della prescritta ferma di servizio di cui all', nominati tenenti a decorrere dalla data di inizio del corso di formazione e iscritti in ruolo nell'ordine della graduatoria stessa. Al termine del corso l'anzianità relativa dei tenenti è rideterminata in base al punteggio conseguito nella graduatoria di fine corso.»;
3) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Agli ufficiali frequentatori del corso tecnico-logistico-amministrativo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6-bis, commi 6, 7, 8 e 13.»;
4) al comma 4, le parole: «6, comma 8» sono sostituite dalle seguenti: «6-bis, comma 12»;
l) all', comma 1, la lettera a), è sostituita dalla seguente: «a) nel ruolo normale - comparti ordinario, aeronavale e speciale non può superare le vacanze esistenti nell'organico degli ufficiali inferiori nè eccedere, comunque, un undicesimo del predetto organico;»;
m) all':
1) al comma 1, le parole: «e del ruolo aeronavale» sono sostituite dalle seguenti: «reclutati ai sensi dell'articolo 6-bis», le parole: «ai corsi» sono sostituite dalle seguenti: «al corso» ed è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Tale obbligo di servizio costituisce presupposto per la nomina a ufficiale.»;
2) al comma 2, le parole: «degli , comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 6-ter»;
3) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Gli ufficiali reclutati ai sensi dell' hanno l'obbligo di contrarre una ferma di sette anni decorrente dall'inizio del corso di formazione.
Tale obbligo di servizio costituisce presupposto per la nomina a ufficiale.»;
4) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Per gli ufficiali di cui all'articolo 2161 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si applicano i periodi di ferma previsti dal medesimo articolo, che assorbono quella da espletare ai sensi del comma 1.»;
5) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: «6-bis. Ai fini del completamento dei periodi di ferma di cui al presente articolo e all'articolo 2161 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non concorrono i periodi di aspettativa, a eccezione di quelli di cui all'articolo 884, comma 2, lettere a), b), d), e) e i) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonché i periodi di frequenza dei corsi di dottorato di ricerca di cui all' della legge 13 agosto 1984, n. 476 e dei corsi per la formazione specialistica dei medici di cui all', comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.»;
n) all':
1) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Non possono far parte delle commissioni di avanzamento gli ufficiali che:
a) ricoprono la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato o di Capo di Gabinetto o di Vice Capo di Gabinetto presso qualsiasi amministrazione;
b) sono stati rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per delitto non colposo;
c) sono sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato ovvero, nel grado rivestito, sono stati puniti con una sanzione disciplinare di stato.»;
2) al comma 4, le parole: «legge 24 ottobre 1977, n. 801» sono sostituite dalle seguenti: «legge 3 agosto 2007, n. 124» e la lettera c) è soppressa;
o) all', comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) dal colonnello più anziano in ruolo, in comando, del comparto ordinario, aeronavale o speciale del ruolo normale, quando si tratta di valutare ufficiali appartenenti ai rispettivi comparti, purchè non sono già stati valutati per sei volte ai fini dell'avanzamento al grado di generale di brigata;»;
p) all', comma 5, prima delle parole: «Quando eccezionalmente» sono inserite le seguenti: «La valutazione dell'ufficiale che, inserito nell'aliquota di valutazione, si trovi in una delle condizioni di cui al comma 3 è sospesa.» e all', dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Per gli ufficiali del ruolo tecnico logistico amministrativo, l'aver ricoperto incarichi in più sedi di servizio costituisce titolo nell'avanzamento a scelta al grado di colonnello.»;
q) all', dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Gli ufficiali delle categorie del congedo, di qualsiasi ruolo, dichiarati non idonei all'avanzamento non sono più valutati e non possono più essere trattenuti o richiamati in servizio, a nessun titolo. Ove già trattenuti o richiamati, a qualunque titolo, cessano dal trattenimento o dal richiamo in servizio entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento di non idoneità.»;
r) all', dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:
«7-bis. Nelle procedure di avanzamento a scelta, gli ufficiali del ruolo normale:
a) dei comparti ordinario e aeronavale, sono iscritti in distinte graduatorie di merito fino alla valutazione per l'avanzamento al grado di generale di divisione;
b) del comparto speciale:
1) sono iscritti in distinte graduatorie di merito per l'avanzamento ai gradi di maggiore, tenente colonnello e colonnello della seconda aliquota;
2) sono valutati unitamente ai parigrado del comparto ordinario per l'avanzamento ai gradi di colonnello, prima e terza aliquota, e generale di brigata nonché iscritti nelle medesime graduatorie di merito. Le eventuali promozioni sono computate in quelle stabilite dalla tabella 1 per gli ufficiali del comparto ordinario.
7-ter. Al generale di brigata del ruolo normale - comparto aeronavale iscritto al primo posto della graduatoria di merito per l'avanzamento al grado superiore è attribuita la promozione al grado di generale di divisione qualora si constati che non risulti iscritto in ruolo, con il grado di generale di divisione, altro ufficiale dello stesso comparto.
7-quater. I tenenti colonnelli «a disposizione» del ruolo normale, ai fini della valutazione per la promozione di cui all'articolo 1099 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, qualora giudicati idonei, sono iscritti in un'unica graduatoria di merito.»;
s) all', comma 4:
1) alla lettera b), le parole: «al grado di maggiore e di colonnello» sono soppresse e, dopo la parola: «merito», sono inserite le seguenti: «e dei comparti di cui alle colonne 2 e 7 della tabella n. 1 allegata al presente decreto»;
2) la lettera c) è soppressa;
t) all', comma 2, le parole: «Ministro delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Comandante generale»;
u) all':
1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «i gradi» sono aggiunte le seguenti: «del ruolo tecnico-logistico-amministrativo»;
2) al comma 2, le parole: «ovvero dell'ordine di ruolo secondo quanto previsto dal presente decreto per il grado interessato» sono soppresse;
v) all', comma 1, lettera a):
1) le parole: «, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco» sono soppresse;
2) le parole: «1, 2, 3», sono sostituite dalla seguente: «1»;
z) all':
1) al comma 1:
1.1) nell'alinea, le parole: «31 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre» e le parole: «con apposite determinazioni, per ciascun grado e ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «con propria determinazione»;
1.2) alla lettera b), dopo le parole: «ai gradi di generale», sono aggiunte le seguenti: «del ruolo normale»;
2) al comma 2, le parole: «31 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre», le parole: «delle tabelle 1, 2, 3» sono sostituite dalla seguente: «della tabella 1»;
3) il comma 4 è soppresso;
aa) dopo l' è aggiunto il seguente:
«Art. 29-bis (Ufficiali in soprannumero agli organici). - 1. Fermi restando i collocamenti in soprannumero agli organici previsti da altre fonti normative, possono essere altresì collocati in soprannumero agli organici, nel numero massimo di quindici unità e, comunque, nel limite di spesa annuale di 531.000 euro, gli ufficiali del Corpo della guardia di finanza da distaccare presso le Forze armate e le altre Forze di polizia ovvero da impiegare per esigenze delle altre amministrazioni dello Stato.
2. Le posizioni soprannumerarie di cui al comma 1 sono disposte con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza.»;
bb) all':
1) al comma 1, le parole: «1, 2, 3» sono sostituite dalla seguente: «1»;
2) al comma 2, le parole: «delle tabelle 1, 2, 3» sono sostituite dalle seguenti: «della tabella 1»;
3) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Le promozioni di cui ai commi 1 e 2 sono conferite anche in soprannumero agli organici previsti dalle norme vigenti. Le eventuali eccedenze che si determinano in applicazione delle norme di cui al presente comma sono assorbite con le vacanze che si verificano per cause diverse da quelle determinate dalle promozioni, salvo l'applicazione dell'aspettativa per riduzione di quadri di cui al comma 4 e dell'articolo 2145 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.»;
4) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Qualora il conferimento delle promozioni annuali determini, nel grado di colonnello o di generale, eccedenze rispetto agli organici di legge, salvo quanto disposto dall'articolo 2145, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri è effettuato solo nel caso in cui la predetta eccedenza non possa essere assorbita nelle dotazioni complessive del grado fissate dal presente decreto per i ruoli normale e tecnico-logistico-amministrativo. Quando si determinano eccedenze non totalmente riassorbibili, è collocato in aspettativa per riduzione di quadri, se colonnello, l'ufficiale anagraficamente più anziano e, a parità di età, l'ufficiale meno anziano nel grado ovvero, se generale, l'ufficiale che, tra quelli con la maggiore anzianità di grado riferita all'anno solare di promozione, sia anagraficamente il più anziano.»;
cc) all', comma 1, le parole: «1, 2, 3» sono sostituite dalle seguenti: «1 per il ruolo normale - comparto ordinario»;
dd) all', comma 2:
1) alla lettera c), le parole: «Ministro delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Comandante generale»;
2) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: «c-bis) all'ufficiale che, a seguito di giudizio ai sensi del comma 1 ovvero degli , abbia maturato titolo all'inclusione in aliquota per annualità pregresse.»;
ee) all', comma 2, le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre» e le parole: «7, della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «2145 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66»;
ff) all':
1) il comma 2 è sostituito dai seguenti:
«2. I sottotenenti di cui all'articolo 6-ter, comma 2, sono valutati per l'avanzamento dopo due anni di permanenza nel grado. Se idonei, sono promossi con l'anzianità corrispondente alla data di compimento dei due anni di permanenza nel grado.
2-bis. Le promozioni dei sottotenenti del corso di Applicazione sono disposte senza effettuare la procedura di valutazione di cui all', a condizione che gli stessi abbiano superato il primo anno di tale corso.
2-ter. Ai sottotenenti si applicano gli .»;
2) il comma 5 è abrogato;
gg) all', comma 1:
1) nell'alinea, le parole: «, aeronavale, speciale» sono soppresse;
2) alla lettera c), la parola: «35°» è sostituita dalla seguente: «40°»;
hh) gli sono abrogati;
ii) l'articolo 55 è sostituito dal seguente:
«Art. 55 (Attribuzioni degli ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo della Guardia di finanza). - 1. Gli ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo hanno, nell'esercizio delle funzioni proprie della specialità d'appartenenza, le medesime attribuzioni, facoltà e competenze riconosciute dalle leggi e dagli ordinamenti vigenti agli ufficiali dei ruoli normali delle Forze armate costituiti per l'assolvimento di analoghe mansioni.»;
ll) l'articolo 56 è sostituito dal seguente:
«Art. 56 (Precedenza al comando e attribuzioni). - 1. Gli ufficiali del ruolo normale hanno la precedenza al comando sugli ufficiali parigrado del ruolo tecnico-logistico-amministrativo.
2. Gli ufficiali del ruolo normale, comparti ordinario e aeronavale, hanno la precedenza al comando sugli ufficiali parigrado di eguale anzianità assoluta del comparto speciale.
3. Ferme restando le attribuzioni previste dalle norme di ordinamento e le competenze stabilite dalle altre leggi e regolamenti, i capitani del Corpo della guardia di finanza, in relazione alla specifica qualificazione professionale propria degli ufficiali, cui si correlano autonoma responsabilità decisionale e rilevante professionalità, assumono piena responsabilità per le direttive impartite e per i risultati conseguiti, svolgono compiti di studio e partecipano all'attività degli ufficiali con grado dirigenziale, che sostituiscono in caso di assenza o impedimento.»;
mm) l'articolo 59 è sostituito dal seguente:
«Art. 59 (Adeguamento dei ruoli, delle specialità del ruolo tecnico-logistico-amministrativo e delle rispettive dotazioni organiche). - 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, senza oneri aggiuntivi e fermi restando il volume organico complessivo di ciascun ruolo, i profili di carriera e il numero delle promozioni annuali previsti dal presente decreto, possono essere modificati:
a) i periodi di comando e le dotazioni organiche dei singoli ruoli previsti dal presente decreto, al fine di adeguarne la consistenza al più efficace soddisfacimento delle esigenze operative e di funzionalità del sostegno tecnico-logistico;
b) l'articolazione del ruolo tecnico-logistico-amministrativo, mediante soppressione, accorpamento o istituzione di nuove specialità al fine di adeguarla alle effettive esigenze di sostegno tecnico-logistico.»;
nn) l'articolo 60 è abrogato;
oo) all'articolo 62, comma 1, le parole: «, aeronavale, speciale» sono soppresse;
pp) all'articolo 63, al comma 1:
1) le parole: «marescialli aiutanti del Corpo della Guardia di finanza» sono sostituite dalle seguenti: «luogotenenti del Corpo della guardia di finanza»;
2) le parole: «e promozione straordinaria per benemerenze di servizio, disciplinati dagli articoli 60 e 61,» sono sostituire dalle seguenti: «, disciplinato dall'articolo 61»;
3) la parola: «speciale» è sostituita dalla seguente: «normale - comparto speciale»;
qq) all'articolo 64:
1) al comma 1, la lettera a), è sostituita dalla seguente: «a) partecipano, con voto deliberativo, alle commissioni medico ospedaliere di cui agli articoli 193 e 194 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, allorchè vengano prese in esame pratiche relative al personale della Guardia di finanza. Provvedono, anche quali componenti delle commissioni medico ospedaliere della Sanità Militare, alle valutazioni collegiali medico-legali inerenti il riconoscimento del diritto ai benefici previsti dalla legge 13 agosto 1980, n. 466, dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, dalla legge 23 novembre 1998, n. 407, dalla legge 23 febbraio 1999, n. 44 e dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di vittime del dovere, della criminalità organizzata, del terrorismo, delle richieste estorsive e dell'usura;»;
2) alle lettere b) e d), le parole: «all', della legge 11 marzo 1926, n. 416» e «della legge 11 marzo 1926, n. 416» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «all'articolo 189 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66» e «del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66»;
3) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. Il servizio sanitario del Corpo della guardia di finanza provvede, ai sensi del regio decreto-legge 19 gennaio 1928, n. 26, convertito dalla legge 6 settembre 1928, n. 2103, all'assistenza sanitaria e alla tutela della salute del personale in servizio con le risorse umane, finanziare e strumentali disponibili a legislazione vigente nonché, anche a favore del personale in congedo e dei rispettivi familiari, con le risorse del Fondo di assistenza per i finanzieri, integralmente riassegnabili secondo le norme previste dal relativo statuto. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 181 a 195 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono emanate le conseguenti disposizioni tecniche attuative dell'ordinamento del servizio sanitario del medesimo Corpo e dei rapporti con il predetto Fondo.»;
rr) all'articolo 67, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Fanno parte del Consiglio superiore della Guardia di finanza, di cui all', comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, gli ufficiali generali in servizio permanente effettivo titolari di incarichi rilevati organicamente nell'ambito della medesima Guardia di finanza.»;
ss) le parole: «Ministro delle finanze», «corso superiore di polizia tributaria» e «Scuola di polizia tributaria», ovunque ricorrono, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Ministro dell'economia e delle finanze», «corso superiore di polizia economico-finanziaria» e «Scuola di polizia economico-finanziaria».
2. Le tabelle allegate al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono sostituite con le relative tabelle allegate al presente decreto.
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