Art. 28 · Disposizioni transitorie in materia di formazione
Sez. VII

Art. 28

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Disposizioni transitorie in materia di formazione

In vigore dal 7 lug 2017
1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2206, comma 1, lettera b), dopo la parola: «normale» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 651-bis, comma 1, lettera a)»; b) dopo l'articolo 2206-bis è inserito il seguente: «Art. 2206-ter (Formazione dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri). - 1. Il personale appartenente al ruolo sovrintendenti al 1° gennaio 2017 può partecipare al concorso di cui all'articolo 679, comma 2-bis, lettera b), anche prima di aver maturato il requisito di cui all'articolo 683, comma 4, lettera a).».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-29;95#art-28