Art. 26 · Qualifiche di pubblica sicurezza
Sez. VI

Art. 26

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Qualifiche di pubblica sicurezza

In vigore dal 7 lug 2017
1. All'articolo 179 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. I luogotenenti e i marescialli maggiori, oltre quanto già specificato, sono sostituti ufficiali di pubblica sicurezza e sostituiscono i superiori gerarchici in caso di assenza o impedimento di questi, assumendo anche la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-29;95#art-26