Sez. V
Art. 24
25 / 52Avanzamento
In vigore dal 7 lug 2017
1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1310, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. All'appuntato scelto può essere attribuita la qualifica di qualifica speciale»;
b) all'articolo 1311:
1) al comma 1, le parole: «cinque anni di servizio» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni e sei mesi di anzianità nel grado»;
2) al comma 3, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «quattro»;
3) al comma 4, primo periodo, le parole: «di servizio o» sono soppresse e le parole: «sentito il parere della» sono sostituite dalle seguenti: «previo giudizio di idoneità espresso ai sensi dell'articolo 1056 dalla»;
4) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Gli appuntati e i carabinieri giudicati non idonei sono valutati nuovamente dopo un anno. Gli stessi, se giudicati per la seconda volta non idonei, possono essere ulteriormente valutati nel quarto anno successivo a ogni giudizio negativo. A tal fine, se giudicati idonei, sono promossi con le stesse modalità e con le stesse decorrenze attribuite ai pari grado con i quali sono stati portati in avanzamento.»;
c) dopo l'articolo 1325-ter, introdotto dall', comma 1, lettera e), del presente decreto, è inserito il seguente:
«Art. 1325-quater (Attribuzione della qualifica speciale agli appuntati scelti dell'Arma dei carabinieri). - 1. La qualifica di qualifica speciale è attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti da parte dalla commissione di cui all'articolo 1047, agli appuntati scelti che:
a) hanno maturato 8 anni di anzianità di grado;
b) non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1051;
c) nel triennio precedente hanno ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di almeno "superiore alla media" o giudizio equivalente;
d) nell'ultimo biennio non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare più grave del "rimprovero".
2. La qualifica è conferita dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianità di grado di permanenza previsto al comma 1.
3. Per il personale:
a) sospeso dalla procedura ai sensi del comma 1, lettera b) la qualifica è conferita con la stessa decorrenza attribuita ai pari grado con i quali sarebbe stato valutato in assenza della causa impeditiva, riacquistando l'anzianità relativa precedentemente posseduta;
b) escluso dalla procedura ai sensi del comma 1, lettere c) e d), la qualifica è conferita dal giorno successivo al maturamento dei requisiti richiesti.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-29;95#art-24