Art. 24 · Avanzamento
Sez. V

Art. 24

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Avanzamento

In vigore dal 7 lug 2017
1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1310, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. All'appuntato scelto può essere attribuita la qualifica di qualifica speciale»; b) all'articolo 1311: 1) al comma 1, le parole: «cinque anni di servizio» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni e sei mesi di anzianità nel grado»; 2) al comma 3, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «quattro»; 3) al comma 4, primo periodo, le parole: «di servizio o» sono soppresse e le parole: «sentito il parere della» sono sostituite dalle seguenti: «previo giudizio di idoneità espresso ai sensi dell'articolo 1056 dalla»; 4) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. Gli appuntati e i carabinieri giudicati non idonei sono valutati nuovamente dopo un anno. Gli stessi, se giudicati per la seconda volta non idonei, possono essere ulteriormente valutati nel quarto anno successivo a ogni giudizio negativo. A tal fine, se giudicati idonei, sono promossi con le stesse modalità e con le stesse decorrenze attribuite ai pari grado con i quali sono stati portati in avanzamento.»; c) dopo l'articolo 1325-ter, introdotto dall', comma 1, lettera e), del presente decreto, è inserito il seguente: «Art. 1325-quater (Attribuzione della qualifica speciale agli appuntati scelti dell'Arma dei carabinieri). - 1. La qualifica di qualifica speciale è attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti da parte dalla commissione di cui all'articolo 1047, agli appuntati scelti che: a) hanno maturato 8 anni di anzianità di grado; b) non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1051; c) nel triennio precedente hanno ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di almeno "superiore alla media" o giudizio equivalente; d) nell'ultimo biennio non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare più grave del "rimprovero". 2. La qualifica è conferita dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianità di grado di permanenza previsto al comma 1. 3. Per il personale: a) sospeso dalla procedura ai sensi del comma 1, lettera b) la qualifica è conferita con la stessa decorrenza attribuita ai pari grado con i quali sarebbe stato valutato in assenza della causa impeditiva, riacquistando l'anzianità relativa precedentemente posseduta; b) escluso dalla procedura ai sensi del comma 1, lettere c) e d), la qualifica è conferita dal giorno successivo al maturamento dei requisiti richiesti.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-29;95#art-24