Art. 23 · Compiti
Sez. V

Art. 23

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Compiti

In vigore dal 7 lug 2017
1. All'articolo 850 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, agli appuntati scelti qualifica speciale possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, i compiti di maggiore responsabilità fra quelli di cui al comma precedente.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-29;95#art-23