Sez. V
Art. 22
23 / 52Formazione e addestramento
In vigore dal 7 lug 2017
1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 703, al comma 1, la lettera f) è soppressa;
b) all'articolo 707:
1) al comma 1, lettera b), le parole: «di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione» sono sostituite dalle seguenti: «di istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario»;
2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Il titolo di studio richiesto per l'arruolamento nei gruppi sportivi di cui all'articolo 1524 è il diploma di istruzione secondaria di primo grado.»;
c) all'articolo 708, al comma 1-bis l'ultimo periodo è soppresso;
d) all'articolo 783, comma 1, secondo periodo, la parola: «arruolamento» è sostituita dalle seguenti: «inizio del corso».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-29;95#art-22