Art. 22 · Formazione e addestramento
Sez. V

Art. 22

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Formazione e addestramento

In vigore dal 7 lug 2017
1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 703, al comma 1, la lettera f) è soppressa; b) all'articolo 707: 1) al comma 1, lettera b), le parole: «di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione» sono sostituite dalle seguenti: «di istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario»; 2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Il titolo di studio richiesto per l'arruolamento nei gruppi sportivi di cui all'articolo 1524 è il diploma di istruzione secondaria di primo grado.»; c) all'articolo 708, al comma 1-bis l'ultimo periodo è soppresso; d) all'articolo 783, comma 1, secondo periodo, la parola: «arruolamento» è sostituita dalle seguenti: «inizio del corso».
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