Art. 21 · Avanzamento
Sez. IV

Art. 21

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Avanzamento

In vigore dal 7 lug 2017
1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1297, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Al brigadiere capo può essere attribuita la qualifica di qualifica speciale.»; b) all'articolo 1298, comma 1, alinea, le parole: «avviene:» sono sostituite dalle seguenti: «ai gradi di brigadiere e di brigadiere capo avviene ad anzianità.» e le lettere a) e b) sono soppresse; c) l'articolo 1299 è sostituito dal seguente: «Art. 1299 (Periodi minimi di permanenza nel grado). - 1. Il periodo minimo di permanenza nel grado, richiesto per la promozione ad anzianità a brigadiere e brigadiere capo, è stabilito in 5 anni.»; d) l'articolo 1300 è abrogato; e) dopo l'articolo 1325-bis, introdotto dall', comma 1, lettera i), del presente decreto è inserito il seguente: «1325-ter (Attribuzione della qualifica di qualifica speciale ai brigadieri capo dell'Arma dei carabinieri). - 1. La qualifica di qualifica speciale è attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti da parte della commissione di cui all'articolo 1047, ai brigadieri capo che: a) hanno maturato 8 anni di anzianità di grado; b) non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1051; c) nel triennio precedente hanno ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di almeno "superiore alla media" o giudizio equivalente; d) nell'ultimo biennio non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare più grave del «rimprovero». 2. La qualifica è conferita dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianità di grado di permanenza previsto al precedente comma. 3. Per il personale: a) sospeso dalla procedura ai sensi del comma 1, lettera b) la qualifica è conferita con la stessa decorrenza attribuita ai pari grado con i quali sarebbe stato valutato in assenza della causa impeditiva, riacquistando l'anzianità relativa precedentemente posseduta; b) escluso dalla procedura ai sensi del comma 1, lettere c) e d), la qualifica è conferita dal giorno successivo al maturamento dei requisiti richiesti.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-29;95#art-21