Art. 20 · Stato giuridico
Sez. IV

Art. 20

21 / 52

Stato giuridico

In vigore dal 7 lug 2017
1. All'articolo 979 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella rubrica, dopo la parola: «marescialli» sono inserite le seguenti: «e dei vice brigadieri»; b) al comma 1, dopo le parole: «corsi di formazione» sono inserite le seguenti: «e i vice brigadieri promossi a conclusione del corso di cui all'articolo 776».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-29;95#art-20