Sez. IV
Art. 20
21 / 52Stato giuridico
In vigore dal 7 lug 2017
1. All'articolo 979 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, dopo la parola: «marescialli» sono inserite le seguenti: «e dei vice brigadieri»;
b) al comma 1, dopo le parole: «corsi di formazione» sono inserite le seguenti: «e i vice brigadieri promossi a conclusione del corso di cui all'articolo 776».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-29;95#art-20