Art. 19 · Compiti
Sez. IV

Art. 19

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Compiti

In vigore dal 7 lug 2017
1. All'articolo 849 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole: «ferma restando la possibilità di sostituzione del superiore gerarchico, in caso di temporanea assenza o impedimento» sono sostituite dalle seguenti: «nonché attribuito il comando di piccole unità»; b) al comma 3, le parole: «il comando di piccole unità» sono soppresse; c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai brigadieri capo qualifica speciale possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilità fra quelli di cui al comma precedente.».
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