Art. 15 · Avanzamento
Sez. III

Art. 15

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Avanzamento

In vigore dal 7 lug 2017
1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1291: 1) al comma 1: 1.1.) alla lettera d), le parole: «aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza» sono sostituite dalla seguente: «maggiore»; 1.2.) dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d-bis) luogotenente»; 2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Al luogotenente può essere attribuita la qualifica di carica speciale.»; b) all'articolo 1292: 1) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) a scelta, per i gradi di maresciallo maggiore e luogotenente.». 2) la lettera c) è soppressa; c) all'articolo 1293: 1) al comma 1, le parole: «, per l'avanzamento a maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, è stabilito in 8 anni.» sono sostituite dalle seguenti: «è stabilito in: a) 8 anni per l'avanzamento a maresciallo maggiore; b) 8 anni per l'avanzamento a luogotenente.»; 2) il comma 2 è abrogato; d) l'articolo 1294 è sostituito dal seguente: «Art. 1294 (Condizioni particolari per l'avanzamento dei marescialli capo). - 1. I periodi minimi di attribuzioni specifiche per l'avanzamento da maresciallo capo a maresciallo maggiore sono determinati in un anno di comando di stazione o di altra unità organizzativa individuata, ovvero di impiego in incarichi di specializzazione, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di maresciallo o maresciallo ordinario. 2. Gli incarichi utili al compimento del periodo di attribuzione specifica di cui al comma 1 sono stabiliti con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.»; e) l'articolo 1295 è sostituito dal seguente: «Art. 1295 (Avanzamento a scelta al grado di maresciallo maggiore). 1. Le promozioni da conferire al grado di maresciallo maggiore sono così determinate: a) il primo terzo dei marescialli capo iscritti nel quadro di avanzamento a scelta è promosso al grado superiore in ordine di ruolo con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo minimo di permanenza previsto dall'articolo 1293; b) i restanti marescialli capo sono sottoposti a seconda valutazione per l'avanzamento all'epoca della formazione delle corrispondenti aliquote di scrutinio dell'anno successivo. Di essi: 1) la prima metà è promossa, in ordine di ruolo, con un anno di ritardo rispetto al periodo minimo di permanenza previsto dall'articolo 1293, prendendo posto nel ruolo dopo i marescialli capo da promuovere in prima valutazione nello stesso anno secondo la norma della lettera a); 2) la seconda metà, previo giudizio di idoneità, in ordine di ruolo, è promossa con due anni di ritardo rispetto al periodo minimo di permanenza previsto dall'articolo 1293, prendendo posto nel ruolo dopo i marescialli capo da promuovere in seconda valutazione nello stesso anno, secondo la norma del numero 1). 2. I marescialli capo esclusi dalle aliquote di valutazione ai sensi dell'articolo 1051, nell'avanzamento a scelta prendono posto, se idonei, a seconda del punteggio globale attribuito nella graduatoria di merito dei parigrado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive. In relazione alla posizione in graduatoria, sono promossi secondo le modalità indicate nel comma 1.»; f) dopo l'articolo 1295 è inserito il seguente: «Art.1295-bis (Avanzamento a scelta al grado di luogotenente). - 1. I marescialli maggiori giudicati idonei e iscritti nel quadro d'avanzamento "a scelta" sono promossi, in ordine di ruolo, al grado superiore nel limite dei posti disponibili. 2. All'avanzamento "a scelta" al grado di luogotenente sono ammessi i marescialli maggiori: a) che hanno maturato il periodo minimo di permanenza nel grado; b) iscritti nei quadri di avanzamento e non rientranti nel numero delle promozioni annuali da conferire, con riferimento alle aliquote di valutazione determinate negli anni precedenti; 3. Il numero delle promozioni da conferire annualmente è stabilito in misura non superiore a 1/47 dell'organico del ruolo ispettori e periti dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 800, comma 2. 4. La commissione di cui all'articolo 1047 valuta i marescialli maggiori di cui al comma 1 secondo i criteri stabiliti dall'articolo 1059. Tra i titoli assume rilevanza preferenziale il comando della tenenza e della stazione territoriale. 5. Il conferimento del grado decorre dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianità di permanenza previsto all'articolo 1293, comma 1, lettera b). Per il personale di cui al comma 2, lettera b), la promozione ha decorrenza nell'anno in cui risulta utilmente iscritto nel quadro di avanzamento.»; g) all'articolo 1296, comma 1, le parole: «marescialli aiutanti sostituiti ufficiali di pubblica sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «luogotenenti» e la parola: «speciale» è sostituita dalla seguente: «normale»; h) l'articolo 1324 è abrogato; i) dopo l'articolo 1325 è inserito il seguente: «Art. 1325-bis (Attribuzione della qualifica di carica speciale ai luogotenenti dell'Arma dei carabinieri). - 1. La qualifica di carica speciale è attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti da parte dalla commissione di cui all'articolo 1047, ai luogotenenti che: a) hanno maturato 4 anni di anzianità di grado; b) non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1051; c) nel triennio precedente hanno ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di almeno "eccellente" o giudizio equivalente; d) nell'ultimo biennio non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare più grave del "rimprovero". 2. La qualifica è conferita dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianità di grado di permanenza previsto al precedente comma. 3. Per il personale: a) sospeso dalla procedura ai sensi del comma 1, lettera b), la qualifica è conferita con la stessa decorrenza attribuita ai pari grado con i quali sarebbe stato valutato in assenza della causa impeditiva, riacquistando l'anzianità relativa precedentemente posseduta; b) escluso dalla procedura ai sensi del comma 1, lettere c) e d), la qualifica è conferita dal giorno successivo al maturamento dei requisiti richiesti.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-29;95#art-15