Sez. III
Art. 14
15 / 52Stato giuridico
In vigore dal 7 lug 2017
1. All'articolo 1004, comma 1 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 le parole: «marescialli aiutanti» sono sostituite dalla seguente: «luogotenenti».
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-29;95#art-14