Sez. III
Art. 13
14 / 52Compiti
In vigore dal 7 lug 2017
1. All'articolo 848 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La carriera del ruolo ispettori ha sviluppo direttivo.»;
b) al comma 3:
1.1.) le parole: «marescialli aiutanti sostituti ufficiali di pubblica sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «luogotenenti e i marescialli maggiori»;
1.2.) le parole: «coordinano anche l'attività del personale del proprio ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «svolgono, in relazione alla preparazione accademica e professionale acquisita, funzioni di indirizzo e di coordinamento con piena responsabilità sul personale dipendente, anche appartenente al ruolo degli ispettori.»;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai luogotenenti carica speciale possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilità fra quelli di cui ai commi precedenti, secondo la graduazione e i criteri fissati con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.»;
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-29;95#art-13