Art. 12 · Formazione e addestramento
Sez. III

Art. 12

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Formazione e addestramento

In vigore dal 7 lug 2017
1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 765: 1) al comma 2, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2-bis» 2) al comma 3, le parole: «comma 1, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2-bis, lettere b) e c)» e la parola: «annuale» è sostituta dalle seguenti: «superiore di qualificazione»; b) all'articolo 765-bis: 1) alla rubrica, dopo la parola: «specializzazione» sono inserite le seguenti: «e corso integrativo specialistico»; 2) al comma 1, le parole: «4-bis» sono sostituite dalle seguenti: «7, lettera a)»; 3) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Gli ispettori di cui alla riserva prevista all'articolo 683, comma 7, lettera b), al termine del corso di cui all'articolo 685, sono avviati a un corso integrativo specialistico le cui modalità di svolgimento e i relativi programmi sono stabiliti con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.»; c) all'articolo 767, la parola: «annuale», ovunque ricorre, è sostituita dalle seguenti: «superiore di qualificazione».
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