Sez. III
Art. 12
13 / 52Formazione e addestramento
In vigore dal 7 lug 2017
1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 765:
1) al comma 2, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2-bis»
2) al comma 3, le parole: «comma 1, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2-bis, lettere b) e c)» e la parola: «annuale» è sostituta dalle seguenti: «superiore di qualificazione»;
b) all'articolo 765-bis:
1) alla rubrica, dopo la parola: «specializzazione» sono inserite le seguenti: «e corso integrativo specialistico»;
2) al comma 1, le parole: «4-bis» sono sostituite dalle seguenti: «7, lettera a)»;
3) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Gli ispettori di cui alla riserva prevista all'articolo 683, comma 7, lettera b), al termine del corso di cui all'articolo 685, sono avviati a un corso integrativo specialistico le cui modalità di svolgimento e i relativi programmi sono stabiliti con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.»;
c) all'articolo 767, la parola: «annuale», ovunque ricorre, è sostituita dalle seguenti: «superiore di qualificazione».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-29;95#art-12