Art. 13 · Verifiche a campione
Capo III

Art. 13

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Verifiche a campione

In vigore dal 13 giu 2017
1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria effettua accertamenti e verifiche a campione sulla documentazione presentata dai soggetti richiedenti, anche ai fini dell'applicazione di quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-15;70#art-13