Art. 73 · Modifiche all'articolo 109 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Art. 73

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Modifiche all'articolo 109 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

In vigore dal 20 mag 2017
1. All' del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: "in qualunque tempo" sono sostituite dalle seguenti: "in qualunque momento"; b) al comma 4, le parole: "del direttore dell'esecuzione" sono sostituite dalle seguenti: "dal direttore dell'esecuzione" e le parole: "o del RUP" sono sostituite dalle seguenti: "o dal RUP".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-19;56#art-73