Art. 72 · Modifiche all'articolo 108 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Art. 72

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Modifiche all'articolo 108 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

In vigore dal 20 mag 2017
1. All' del decreto legislativo 18 aprile 2016, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera d), le parole: ", o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice" sono soppresse; b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 1 non si applicano i termini previsti dall'-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241."; c) al comma 3, le parole: "Quando il" sono sostituite dalla seguente: "Il" e la parola: "accerta" è sostituita dalle seguenti: "quando accerta".
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