Art. 130 · Clausola di invarianza finanziaria

Art. 130

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Clausola di invarianza finanziaria

In vigore dal 20 mag 2017
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente codice con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-19;56#art-130