Art. 108 · Modifiche all'articolo 181 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Art. 108

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Modifiche all'articolo 181 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

In vigore dal 20 mag 2017
1. All'articolo 181 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, sono soppresse le parole: "Salva l'ipotesi in cui l'affidamento abbia ad oggetto anche l'attività di progettazione come prevista dall'articolo 180, comma 1,"; b) al comma 4, le parole: "sentito il Ministro" sono sostituite dalle seguenti: "sentito il Ministero".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-19;56#art-108