Art. 100 · Modifiche all'articolo 164 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Art. 100

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Modifiche all'articolo 164 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

In vigore dal 20 mag 2017
1. All'articolo 164 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al comma 5 sono inserite, in fine, le seguenti parole: "nonché le disposizioni di cui alle parti I e II in materia di subappalto, progettazione, collaudo e piani di sicurezza, non derogate espressamente dalla presente parte".
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