Capo IV
Art. 38
38 / 51Procedure di reclamo
In vigore dal 11 apr 2017
1. Gli organismi di gestione collettiva mettono a disposizione dei propri membri e degli organismi di gestione collettiva per conto dei quali gestiscono diritti in virtù di un accordo di rappresentanza procedure efficaci e tempestive per il trattamento dei reclami, in particolare per quanto riguarda l'autorizzazione a gestire diritti e il relativo ritiro o la revoca di diritti, le condizioni di adesione, la riscossione degli importi dovuti ai titolari dei diritti, le detrazioni e le distribuzioni.
2. Gli organismi di gestione sono tenuti a rispondere per iscritto ai reclami, nel termine di 45 giorni dalla loro ricezione, fornendo i chiarimenti necessari e, se del caso, adottando le misure opportune per far venir meno le ragioni della doglianza. Se un reclamo è ritenuto privo di fondamento, occorre fornire adeguata motivazione, a meno che lo stesso non sia palesemente infondato o strumentale.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-03-15;35#art-38