Art. 16 · Servizi sociali, culturali o educativi
Sez. III

Art. 16

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Servizi sociali, culturali o educativi

In vigore dal 11 apr 2017
1. Nel caso in cui gli organismi di gestione collettiva offrano servizi sociali, culturali o educativi finanziati mediante detrazioni dai proventi dei diritti o da eventuali introiti provenienti dal loro investimento, tali servizi sono prestati sulla base di criteri equi, in particolare in relazione all'accesso e alla loro portata.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-03-15;35#art-16