Art. 6
6 / 7Disposizioni finali
In vigore dal 2 mar 2024
1. L'articolo 126 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è abrogato.
2. Le regioni e gli enti locali si adeguano alle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 4 del presente decreto entro il 30 giugno 2017.
2-bis. Le regioni e gli enti locali si adeguano alle disposizioni di cui all' del presente decreto entro il 31 dicembre 2024, nel rispetto delle proprie competenze in materia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 novembre 2016
MATTARELLA
Padoan, il Ministro supplente ex
articolo 8, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400
Madia, Ministro per la
semplificazione e la pubblica
amministrazione
Alfano, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-11-25;222#art-6