Art. 5 · Livelli ulteriori di semplificazione

Art. 5

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Livelli ulteriori di semplificazione

In vigore dal 11 dic 2016
1. Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i regimi amministrativi di loro competenza, fermi restando i livelli di semplificazione e le garanzie assicurate ai privati dal presente decreto, possono prevedere livelli ulteriori di semplificazione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-11-25;222#art-5