Art. 4 bis
7 / 7Semplificazione di regimi amministrativi in materia di impresa artigiana
In vigore dal 1 mag 2024
1. L'avvio, la variazione, la sospensione, il subingresso e la cessazione delle attività di impresa artigiana di cui alle tabelle B.I e B.II allegate al presente decreto non sono soggette a titoli abilitativi, segnalazione o comunicazione. Restano fermi i regimi amministrativi previsti dalla normativa di settore per l'esercizio delle attività, nonché gli adempimenti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, e quelli previsti dalla normativa dell'Unione europea.
2. Ai fini e agli effetti del presente decreto, per impresa artigiana si intende l'impresa di cui all' della legge n. 443 del 1985.
3. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ricondurre le attività non espressamente elencate nelle tabelle B.I e B.II, anche in ragione delle loro specificità territoriali, a quelle corrispondenti, con provvedimenti pubblicati nei propri siti internet istituzionali.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-11-25;222#art-4-bis