Art. 12 · Clausola di invarianza finanziaria

Art. 12

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Clausola di invarianza finanziaria

In vigore dal 22 nov 2016
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 17 ottobre 2016 MATTARELLA Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri Delrio, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Costa, Ministro per gli affari regionali e le autonomie Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze Gentiloni Silveri, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Orlando, Ministro della giustizia Galletti, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Martina, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Calenda, Ministro dello sviluppo economico Franceschini, Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo Visto, il Guardasigilli: Orlando
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