Art. 12
12 / 12Clausola di invarianza finanziaria
In vigore dal 22 nov 2016
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 17 ottobre 2016
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Delrio, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Costa, Ministro per gli affari regionali e le autonomie
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze
Gentiloni Silveri, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Orlando, Ministro della giustizia
Galletti, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Martina, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Calenda, Ministro dello sviluppo economico
Franceschini, Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-10-17;201#art-12