Art. 4 · Modifiche alla legge 22 aprile 2005, n. 69
Capo II

Art. 4

4 / 5

Modifiche alla legge 22 aprile 2005, n. 69

In vigore dal 18 ott 2016
1. Alla legge 22 aprile 2005, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 9, dopo il comma 5, è inserito il seguente: «5-bis. All'atto della esecuzione della ordinanza di cui al comma 4, l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria informa altresì la persona della quale è richiesta la consegna che ha facoltà di nominare un difensore nello Stato di emissione. Della nomina ovvero della volontà dell'interessato di avvalersi di un difensore nello Stato di emissione il presidente della Corte di appello dà immediato avviso all'autorità competente dello stesso.»; b) all'articolo 12, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Si applica la disposizione di cui all'articolo 9, comma 5-bis, primo periodo.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-09-15;184#art-4