Art. 54 · (Modifiche all'articolo 69 del decreto legislativo n. 82 del 2005

Art. 54

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(Modifiche all'articolo 69 del decreto legislativo n. 82 del 2005

In vigore dal 14 set 2016
(Modifiche all'articolo 69 del decreto legislativo n. 82 del 2005 L'articolo 69 del decreto legislativo n. 82 del 2005 è sostituito dal seguente: «Art. 69 (Riuso delle soluzioni e standard aperti). - 1. Le pubbliche amministrazioni che siano titolari di soluzioni e programmi informatici realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno l'obbligo di rendere disponibile il relativo codice sorgente, completo della documentazione e rilasciato in repertorio pubblico sotto licenza aperta, in uso gratuito ad altre pubbliche amministrazioni o ai soggetti giuridici che intendano adattarli alle proprie esigenze, salvo motivate ragioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale e consultazioni elettorali. 2. Al fine di favorire il riuso dei programmi informatici di proprietà delle pubbliche amministrazioni, ai sensi del comma 1, nei capitolati o nelle specifiche di progetto è previsto, ove possibile, che i programmi ed i servizi ICT appositamente sviluppati per conto e a spese dell'amministrazione siano conformi alle specifiche tecniche di SPC definite da AgID.».
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