Art. 49 · Modifiche all'articolo 63 del decreto legislativo n. 82 del 2005

Art. 49

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Modifiche all'articolo 63 del decreto legislativo n. 82 del 2005

In vigore dal 14 set 2016
Modifiche all' del decreto legislativo n. 82 del 2005 1. All' del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 le parole: «Le pubbliche amministrazioni centrali» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti di cui all', comma 2,»; b) al comma 2, primo periodo, le parole: «Le pubbliche amministrazioni e i gestori di servizi pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti di cui all', comma 2,»; c) al comma 2, secondo periodo, le parole: «in conformità alle regole tecniche da emanare ai sensi dell'articolo 71. Per le amministrazioni e i gestori di servizi pubblici regionali e locali le regole tecniche sono adottate previo parere della Commissione permanente per l'innovazione tecnologica nelle regioni e negli enti locali di cui all', comma 3-bis.» sono sostituite dalle seguenti: «in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71.»; d) i commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies sono abrogati.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179#art-49