Art. 31
31 / 66Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo n. 82 del 2005
In vigore dal 14 set 2016
Modifiche all'
del decreto legislativo n. 82 del 2005
1. All' del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «Il certificatore qualificato o accreditato» sono sostituite dalle seguenti: «Il prestatore di servizi fiduciari qualificato»;
b) al comma 2, primo periodo, la parola: «certificatore» è sostituita dalla seguente «prestatore» e, al secondo periodo, la parola: «certificatore» è sostituita dalle seguenti: «prestatore di servizi fiduciari qualificato»;
c) al comma 3 la parola: «certificatore» è sostituita dalla seguente: «prestatore»;
d) al comma 4 le parole «certificatore accreditato» sono sostituite dalle seguenti: «prestatore di cui al comma 1»;
e) al comma 4-bis, le parole: «certificatore qualificato» sono sostituite dalle seguenti: «prestatore di cui al comma 1» e le parole: «un certificatore» sono sostituite dalle seguenti: «un prestatore di servizi fiduciari qualificato»;
f) dopo il comma 4-bis è aggiunto, infine, il seguente:
«4-ter. Nel caso in cui il prestatore di cui al comma 1 non ottemperi agli obblighi previsti dal presente articolo, AgID intima al prestatore di ottemperarvi entro un termine non superiore a trenta giorni. In caso di mancata ottemperanza entro il suddetto termine, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 32-bis; le sanzioni pecuniarie previste dal predetto articolo sono aumentate fino al doppio.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179#art-31