Art. 27 · Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo n. 82 del 2005

Art. 27

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Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo n. 82 del 2005

In vigore dal 14 set 2016
Modifiche all' del decreto legislativo n. 82 del 2005 1. All' del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Obblighi del titolare e del prestatore di servizi di firma elettronica qualificata»; b) al comma 1, dopo le parole: «custodia del dispositivo di firma», sono inserite le seguenti: «o degli strumenti di autenticazione informatica per l'utilizzo del dispositivo di firma da remoto,»; c) la parola: «certificatore» è sostituita, ovunque ricorra, dalle seguenti: «prestatore di servizi di firma elettronica qualificata»; d) al comma 3, alinea, la parola: «inoltre» è sostituita dalla seguente: «comunque»; e) al comma 3, lettera g), dopo le parole: «compromissione del dispositivo di firma», sono inserite le seguenti: «o degli strumenti di autenticazione informatica per l'utilizzo del dispositivo di firma,»; f) al comma 5, le parole: «raccoglie i dati personali solo direttamente dalla persona cui si riferiscono o previo suo esplicito consenso,» sono sostituite dalle seguenti: «raccoglie i dati personali direttamente dalla persona cui si riferiscono o, previo suo esplicito consenso, tramite il terzo,».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179#art-27