Art. 8 · Ordine di discussione e svolgimento delle cause
Allegato 2 Norme di attuazione del Codice della Giustizia contabileParte VIIITitolo IIICapo II

Art. 8

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Ordine di discussione e svolgimento delle cause

In vigore dal 7 ott 2016
1. L'ordine di discussione delle cause per ciascuna udienza è fissato dal presidente ed è affisso il giorno precedente l'udienza alla porta della sala a questa destinata. 2. Le cause sono chiamate dal segretario d'udienza, salvo che il presidente disponga altrimenti per ragioni di opportunità. 3. I difensori illustrano sinteticamente davanti al collegio le loro conclusioni e le ragioni che le sostengono. 4. Essi chiedono al presidente la facoltà di parlare e debbono dirigere la parola soltanto al collegio. In relazione al grado del giudizio, l'attore ha la parola per primo. 5. Il presidente può consentire una sola replica. Non sono ammesse note d'udienza dopo la discussione.
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