Art. 91 · Udienza pubblica
Allegato 1 Codice della giustizia contabileParte IITitolo IIICapo III

Art. 91

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Udienza pubblica

In vigore dal 31 ott 2019
1. L'udienza di discussione della causa è pubblica, a pena di nullità. 2. Il presidente o il giudice monocratico può disporre che essa si svolga a porte chiuse, se ricorrono ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume; esercita i poteri di polizia per il mantenimento dell'ordine e del decoro; può avvalersi della collaborazione del pubblico ministero e delle forze di polizia se presenti, per fare o prescrivere quanto occorre affinché la trattazione avvenga in modo ordinato e proficuo. 3. All'udienza, verificata d'ufficio la regolarità del contraddittorio, anche ai sensi dell', dell', commi 4, 7 e 10 e dell', si fissa, se del caso, una nuova udienza. 4. All'udienza, il presidente o il giudice monocratico, regola la discussione, determina i punti sui quali essa deve svolgersi e l'ordine degli interventi orali e di eventuali repliche; dichiara chiusa la discussione quando la ritiene sufficiente. 5. Si applica l' del codice di procedura civile. 6. Salvo che non sia diversamente previsto, nelle udienze interviene il pubblico ministero, che è sempre udito nelle sue conclusioni. 7. Dopo la relazione della causa, il pubblico ministero e i difensori delle parti enunciano le rispettive conclusioni svolgendone i motivi. 8. Assiste all'udienza il segretario del collegio, che redige il processo verbale, sul medesimo trascrivendo le dichiarazioni espressamente richieste dal pubblico ministero e dalle altre parti. 9. Il processo verbale è sottoscritto da chi presiede l'udienza e dal segretario. 10. Del verbale non si dà lettura, salvo espressa e motivata istanza di parte.

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