Art. 85 · Intervento di terzi in giudizio
Allegato 1 Codice della giustizia contabileParte IITitolo IIICapo I

Art. 85

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Intervento di terzi in giudizio

In vigore dal 31 ott 2019
1. Chiunque intenda sostenere le ragioni del pubblico ministero può intervenire in causa, quando vi ha un interesse qualificato meritevole di tutela, con atto notificato alle parti e depositato nella segreteria della sezione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174#art-acd-85