Art. 84 · Riunione delle cause
Allegato 1 Codice della giustizia contabileParte IITitolo IIICapo I

Art. 84

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Riunione delle cause

In vigore dal 31 ott 2019
1. Quando più giudizi relativi alla stessa causa ovvero relativi a cause connesse per l'oggetto o per il titolo pendono davanti ad una stessa sezione, il presidente, anche d'ufficio, con decreto ne può ordinare la trattazione nella medesima udienza. 2. Il collegio decide sulla riunione dei giudizi.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174#art-acd-84