Art. 73 · Mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale e altre azioni
Allegato 1 Codice della giustizia contabileParte IITitolo IICapo I

Art. 73

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Mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale e altre azioni

In vigore dal 7 ott 2016
1. Il pubblico ministero, al fine di realizzare la tutela dei crediti erariali, può esercitare tutte le azioni a tutela delle ragioni del creditore previste dalla procedura civile, ivi compresi i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui al libro VI, Titolo III, Capo V, del codice civile.
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