Art. 66 · Atti interruttivi della prescrizione
Allegato 1 Codice della giustizia contabileParte IITitolo ICapo III

Art. 66

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Atti interruttivi della prescrizione

In vigore dal 7 ott 2016
1. Con l'invito a dedurre ai sensi dell', comma 8, ovvero con formale atto di costituzione in mora ai sensi degli articoli 1219 e 2943 del codice civile, il termine quinquennale di prescrizione può essere interrotto per una sola volta. 2. A seguito dell'interruzione di cui al comma 1, al tempo residuo per raggiungere l'ordinario termine di prescrizione quinquennale si aggiunge un periodo massimo di due anni; il termine complessivo di prescrizione non può comunque eccedere i sette anni dall'esordio dello stesso. 3. Il termine di prescrizione è sospeso per il periodo di durata del processo.
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