Allegato 1 Codice della giustizia contabile›Parte II›Titolo I›Capo III
Art. 66
67 / 251Atti interruttivi della prescrizione
In vigore dal 7 ott 2016
1. Con l'invito a dedurre ai sensi dell', comma 8, ovvero con formale atto di costituzione in mora ai sensi degli articoli 1219 e 2943 del codice civile, il termine quinquennale di prescrizione può essere interrotto per una sola volta.
2. A seguito dell'interruzione di cui al comma 1, al tempo residuo per raggiungere l'ordinario termine di prescrizione quinquennale si aggiunge un periodo massimo di due anni; il termine complessivo di prescrizione non può comunque eccedere i sette anni dall'esordio dello stesso.
3. Il termine di prescrizione è sospeso per il periodo di durata del processo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174#art-acd-66